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Sez. U, Sentenza n. 9225 del 07/09/1990 (Rv. 469215 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONTROLLI, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTI - SERVIZIO DI TESORERIA - AFFIDAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSOGGETTABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469215-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONTROLLI, CONTABILITÀ E FINANZIAMENTI - SERVIZIO DI TESORERIA - AFFIDAMENTO AD ISTITUTI DI CREDITO - GIURISDIZIONE CONTABILE DELLA CORTE DEI CONTI - ASSOGGETTABILITÀ.*

Gli istituti di credito, cui venga affidata la tesoreria di unità sanitarie locali, assumono la gestione di denaro pubblico, sulla base di un rapporto di servizio, e, pertanto, sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti per gli Atti inerenti a tale gestione. (V 3375/89, mass n 463410).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Decreto Legge 22/12/1981 num. 787, Legge 26/02/1982 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)