Sez. U, Sentenza n. 232 del 10/04/1999 (Rv. 525148 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Agente contabile - Qualità - Requisiti - Controversia fra Ente Poste italiane ed incaricato del servizio di trasporto dispacci - Domanda dell'incaricato di pagamento del corrispettivo - Domanda riconvenzionale dell'Ente avente ad oggetto risarcimento danni - Per perdita di dispaccio speciale e per lucro cessante conseguente all'affidamento del servizio ad altro soggetto - A seguito di anticipata risoluzione del primo rapporto - Giurisdizione della Corte dei Conti sulla riconvenzionale - Sussistenza - Assenza di contestazioni sulla responsabilità contabile - Irrilevanza ed inidoneità a ricondurre la riconvenzionale alla giurisdizione del giudice ordinario.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile, sono soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (alla stregua di tale principio le Sezioni Unite, confermando la decisione dei giudici di merito, hanno ritenuto che rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia fra l'Ente Poste Italiane ed una società incaricata dell'esecuzione del servizio di trasporto dei dispacci e, quindi, da qualificare agente contabile, concernente una domanda riconvenzionale con la quale, a fronte della domanda, proposta in via principale da parte di tale società, del pagamento del corrispettivo, l'Ente aveva chiesto il risarcimento dei danni sofferti per la sottrazione di un dispaccio speciale e per avere dovuto versare ad altro appaltatore, incaricato dello stesso servizio dopo l'anticipata risoluzione del rapporto con la società, un maggior compenso, a nulla potendo rilevare l'eventuale riconoscimento della responsabilità contabile da parte della società, nel presupposto del quale l'Ente aveva invece invocato la giurisdizione del giudice ordinario - ritenuta dai giudici di merito soltanto sulla domanda principale - sostenendo che occorresse esclusivamente procedere ad una compensazione fra i due crediti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 44 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)