Sez. 1, Sentenza n. 202 del 27/01/1971 (Rv. 349608 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE FISCALE - PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE DI NON SPETTANZA DI BENEFICI TRIBUTARI - DOMANDA RICONVENZIONALE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE FISCALE - PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE DI NON SPETTANZA DI BENEFICI TRIBUTARI - DOMANDA RICONVENZIONALE - INSUSSISTENZA.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone un'altra contro domanda, chiedendo cioe un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione. Ha carattere di eccezione e non di domanda riconvenzionale la pretesa dell'amministrazione finanziaria in Sede di opposizione ad ingiunzione fiscale fondata sulla pretesa applicabilita di agevolazioni fiscali, volta a sostenere che l'atto giuridico debba sottostare al normale trattamento tributario.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)