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Sez. 3, Sentenza n. 3208 del 26/11/1973 (Rv. 367034 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE - PROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*
Stato
decisa il 1973-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367034-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE - PROPONIBILITA DELL'ECCEZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO.*

Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, oppone una controdomanda chiedendo al giudice un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilita, e cioe un provvedimento che vada al di la del mero rigetto della domanda principale. Resta invece nel campo della eccezione - come tale proponibile per la prima volta in grado di appello anche in quella specie definita riconvenzionale -l'istanza del convenuto che, mediante la deduzione di un proprio diritto, mira soltanto a paralizzare, in tutto o in parte, nell'ambito di una semplice difesa, il diritto fatto valere dall'altra parte. (V 2060/71, mass n 352725; 1377/71, mass n 351634; (V 202/71, mass n 349608).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)