Sez. 3, Sentenza n. 30906 del 10/04/2018 Ud. (dep. 09/07/2018) Rv. 273592 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità ex art. 225 cod. proc. pen. - Ausiliario di polizia giudiziaria nominato consulente tecnico del pubblico ministero - Applicabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ
Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario della polizia giudiziaria, nominato nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)