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Sez. 3, Sentenza n. 30906 del 10/04/2018 Ud. (dep. 09/07/2018) Rv. 273592 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità ex art. 225 cod. proc. pen. - Ausiliario di polizia giudiziaria nominato consulente tecnico del pubblico ministero - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273592-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario della polizia giudiziaria, nominato nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del pubblico ministero, in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma 3, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)