Sez. 3, Sentenza n. 46769 del 23/11/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 251634 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ | Incompatibilità prevista dall'art. 225 cod. proc. pen. - Ausiliario di P.G. nominato consulente tecnico del P.M. - Applicabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - INCAPACITÀ E INCOMPATABILITÀ
Non sussiste alcuna incompatibilità per l'ausiliario, nominato dalla polizia giudiziaria nella prima fase delle indagini, ad assumere la veste di consulente tecnico del P.M., in quanto le preclusioni previste dall'art. 225, comma terzo, cod. proc. pen. trovano applicazione soltanto per il perito d'ufficio. (Nella specie trattavasi di psicologo nominato ausiliario di P.G. per assumere le dichiarazioni di un minore abusato, successivamente nominato consulente tecnico del P.M.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)