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Sez. 6, Sentenza n. 39339 del 28/06/2017 Ud. (dep. 22/08/2017) Rv. 271083 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Attività di psicoterapeuta - Nozione - Impiego di metodologie diverse da quelle proprie della professione - Configurabilità del reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271083-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Integra il reato di esercizio abusivo della professione di psicoterapeuta qualunque attività, svolta da un soggetto non qualificato, che, a prescindere dall'impiego di una delle metodologie proprie di tale professione, abbia come presupposto la diagnosi di disturbi psichici del paziente e come obbiettivo la loro cura.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)