diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 11947 del 02/12/1993 (Rv. 484580 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo | Rapporto tra professionista e cliente - Nullità assoluta - Rilevabilità d'ufficio - Azione del professionista per il pagamento della retribuzione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484580-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo

Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attività consistita nell'approntare la documentazione necessaria per un affidamento bancario, redigendo una relazione sulla gestione di un'azienda ed un'analisi della situazione patrimoniale, con studio e presentazione del bilancio, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'albo dei ragionieri ai sensi dell'art. 1 lett. b) e c) del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2231, DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)