Sez. 2, Sentenza n. 305 del 16/01/1996 (Rv. 495432 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO | Nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente - Rilevabilità d'ufficio - Diritto del professionista al corrispettivo per l'attività svolta - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO
Per il disposto dell'art. 2231 cod. civ., l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio, e, privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista azione per il pagamento della retribuzione (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che l'attività di consulenza e di elaborazione e stampa di dichiarazioni tributarie, con indagini in tema di bilancio, di conti e di ogni documento contabile aziendale, rientrasse tra le attività professionali esclusivamente riservate agli iscritti nell'albo dei ragionieri, ai sensi dell'art. 1 lett. c del d.P.R. n. 1068 del 1953).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2223, Cod. Civ. art. 2231, DPR 27/10/1953 num. 1068 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)