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Sez. 4, Sentenza n. 6025 del 06/02/1989 Ud. (dep. 20/04/1989) Rv. 181106 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - EFFETTIVITÀ E CONCRETEZZA DI MANSIONI E RUOLI - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181106-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INDIVIDUAZIONE - CRITERI - EFFETTIVITÀ E CONCRETEZZA DI MANSIONI E RUOLI - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di infortuni sul lavoro, la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell'effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti. Ne consegue che il soggetto il quale, nell'interesse di altri, compia di fatto tutto quanto necessario, per la esecuzione di lavori relativi ad una costruzione, deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate. (fattispecie di persona che, nell'interesse del figlio assente, seguiva le opere relative alla costruzione di una villetta abusiva ingerendosi nella esecuzione dei lavori, scegliendo ed incaricando l'appaltatore, intrattenendo rapporti, anche economici, con i prestatori d'opera, interessandosi presso enti pubblici e privati. Egli fu ritenuto responsabile delle gravi lesioni personali subite da un operaio, occasionalmente impegnato in tali lavori, per essere venuto a contatto con una linea elettrica non disattivata, benché passante a pochi metri dal fronte della costruzione. (V mass n 160317; (Conf mass n 179225).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)