diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7672 del 11/07/1983 Ud. (dep. 29/09/1983) Rv. 160317 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160317-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*

La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale, quanto, soprattutto, con riferimento alle concrete e reali mansioni esercitate che importano le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti. Vi è, cioè, un criterio formale, nell'organizzazione dell'impresa, in base al quale le determinazioni, le delimitazioni e le assunzioni delle funzioni vengono precisate e la cui prova deve emergere o da Atti pure formali o da precisi e reali comportamenti costanti, oppure soccorre, in Mancanza, un criterio puramente di fatto, determinato da concrete situazioni di fatto in rapporto alle effettive e reali situazioni e posizioni personali in ordine allo svolgimento del lavoro. Ne deriva che se l'impresa è retta da due soci che non hanno nominato un direttore tecnico e se non risulta provato in giudizio l'assegnazione ad un socio delle mansioni tecniche e, all'altro, di quelle amministrative, la responsabilità penale per un infortunio sul lavoro deve gravare su entrambi i soci. (V mass n 147457 ed ivi citate; (V mass n 149903).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)