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Sez. 1, Sentenza n. 14134 del 30/09/1986 Ud. (dep. 15/12/1986) Rv. 174636 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1986-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174636-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, introdotto nell'ordinamento giuridico dall'art. 1 legge 13 settembre 1982, n. 646, si configura come ipotesi di reato a carattere speciale rispetto al tradizionale delitto di associazione per delinquere. In entrambe le figure criminose, infatti, ricorrono come elementi strutturali comuni l'accordo a carattere generale e continuativo volto all'attuazione di un programma di delinquenza, destinato a permanere anche dopo l'eventuale perpetrazione di ciascun delitto programmato, il numero minimo di tre associati nonché la predisposizione comune di attività e mezzi per la realizzazione del generico programma delinquenziale. Ciò che differenzia l'associazione per delinquere ex art. 416 bis da quella prevista dall'art. 416, conferendo alla prima il carattere di specialità, è la previsione sia dei particolari obiettivi criminosi, costituiti non soltanto dalla perpetrazione di fatti antigiuridici, sibbene anche dalla gestione e dal controllo di settori di attività economiche, sia della particolare efficacia intimidatrice sprigionantesi dal sodalizio, nel senso che esso assume il connotato di mafioso allorché gli associati si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare le finalità indicate nel comma terzo dell'art. 416 bis.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)