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Sez. 1, Sentenza n. 9859 del 01/07/1987 Ud. (dep. 17/09/1987) Rv. 176677 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - FORZA INTIMIDATRICE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176677-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE DI TIPO MAFIOSO - FORZA INTIMIDATRICE - NOZIONE.*

L'associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'art. 416 bis cod. pen., è caratterizzata dalla forza intimidatrice del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento che ne deriva. Pertanto, non basta l'uso della violenza o della minaccia previste come elementi costitutivi dei delitti programmati - altrimenti tutte le associazioni criminose aventi nel programma tali delitti diventerebbero automaticamente di tipo mafioso - ma è necessario, invece, che la forza intimidatrice sia non solo componente strumentale del programma criminoso, ma anche che promani dallo stesso vincolo associativo e diretta a creare nel territorio condizioni di assoggettamento tali da rendere difficile l'intervento, preventivo o repressivo, dei poteri dello stato e da creare una diffusa omertà. (V mass n 174637; (V mass n 174636).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)