Sez. 2, Sentenza n. 22226 del 17/10/2006 (Rv. 592967 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE | Escavazioni ed opere del proprietario sul proprio fondo - Danni arrecati a terzi - Responsabilità diretta del proprietario - Sussistenza - Affidamento dei lavori ad appaltatore e responsabilità del medesimo - Responsabilità dell'appaltatore - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE
A mente dell'art. 840, primo comma, cod. civ., il proprietario di un fondo risponde autonomamente e direttamente, in via generale ai sensi dell'art.2043 cod. civ. e, nel caso di rovina di edificio o di altra costruzione, ai sensi dell'art.2053 cod. civ., dei danni arrecati a terzi a seguito di opere o di escavazioni nel proprio fondo, indipendentemente dalla responsabilità dell'appaltatore che abbia eseguito tali lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840 com. 1, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)