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Sez. 3, Sentenza n. 3092 del 02/02/2024 (Rv. 670082-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE | Rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto - Rapporti tra gli artt. 840 e 2053 c.c. - Criteri di distinzione - Fondamento. PROPRIETA' - FONDIARIA: ESTENSIONE - IN GENERE - In genere. RESPONSABILITA' CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670082-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEL COMMITTENTE

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltà dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.

Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 2053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)