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Sez. 3, Sentenza n. 7107 del 30/07/1997 (Rv. 506335 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE | Condizione di proponibilità della domanda - Promovimento della procedura da parte di un solo comproprietario - Sufficienza - Comunicazione di rilascio - Richiesta anche dei danni per mancanza di esso - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506335-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - CONCILIAZIONE

Ai fini della proponibilità della domanda di rilascio di fondo rustico condotto in affitto e appartenente a più comproprietari, è sufficiente che uno di questi promuova la procedura di conciliazione prevista dall'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203, mentre non è necessario che nella comunicazione ivi prescritta siano richiesti anche i futuri danni per mancato rilascio, trattandosi di evento incerto e naturalmente conseguente al protrarsi dell'occupazione dopo la scadenza, sì da risultare senz'altro considerabile almeno dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in sede di trattativa per la conciliazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)