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Sez. 3, Sentenza n. 7243 del 13/06/1992 (Rv. 477710 - 01)

Contratti Agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione | Tentativo obbligatorio - Presupposto - Preventiva comunicazione della domanda alla controparte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Contenuto della domanda - Modificazione della "causa petendi" - Improponibilità.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477710-01

Contratti Agrari - Controversie - Procedimento - Conciliazione

Nelle controversie relative a contratti agrari il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto a pena di improponibilità della domanda dall'art. 46, l. 3 maggio 1982 n. 203, postula l'onere della parte della preventiva comunicazione della domanda alla controparte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, la quale, oltre alla indicazione della pretesa o "petitum", deve contenere la specificazione sia pure schematica o sintetica e "per relationem" delle ragioni di essa ("causa petendi"), con la conseguenza che è improponibile la domanda giudiziale, che, pur mantenendo un identico "petitum", abbia modificato la "causa petendi" rispetto a quella originariamente comunicata. (Nella specie, con riguardo alla conversione di un contratto di mezzadria in affitto, l'opposizione alla conversione, fondata nella fase conciliativa sulla inidoneità del fondo a costituire un'impresa agricola valida, era stata fondata nel successivo giudizio sul mancato consenso da parte del concedente imprenditore agricolo a titolo principale, che comunque deduceva di aver dato un adeguato apporto all'impresa).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)