Sez. 3, Sentenza n. 3615 del 04/11/1997 Cc. (dep. 11/02/1998) Rv. 209574 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Scelta contestuale del rito - Obbligo dell'opponente - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In materia di procedimenti speciali la disposizione di cui al terzo comma dell'art.461 cod. proc. pen. conferisce all'imputato la facoltà di chiedere, contestualmente all'atto di opposizione, il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art.444 cod. proc. pen.: ma non gliene fa un obbligo, bastando che con l'opposizione l'imputato chieda il giudizio in contraddittorio tra le parti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)