Sez. 3, Sentenza n. 4220 del 10/12/1996 Cc. (dep. 01/02/1997) Rv. 206800 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Atto di opposizione - Elementi da indicare a pena di inammissibilità - Enunciazione dei motivi - Necessità - Esclusione - Ragione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
A norma dell'art. 461 cod. proc. pen., la dichiarazione di opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli estremi del decreto penale opposto, della data e del giudice che lo ha emesso, o comunque gli elementi necessari per una individuazione certa del provvedimento impugnato: a differenza di quanto è esplicitamente richiesto a pena di inammissibilità (art. 591 cod. proc. pen.) dall'art. 581 cod. proc. pen. per gli altri mezzi di impugnazione, non è invece richiesta l'enunciazione dei motivi, né quella dei capi o punti impugnati della decisione o quella delle richieste specifiche. Ne deriva che fra i requisiti di ammissibilità dell'opposizione il codice di rito vigente - a differenza di quanto disponeva il codice previgente con l'art. 509 - non comprende più l'indicazione dei motivi). (La S.C. ha osservato che il codice vigente ammette l'opposizione anche priva di motivi specifici, giacché il giudizio che ne consegue si estende a tutto l'oggetto investito dal decreto penale disposto e non è delimitato dai motivi eventualmente indicati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Cod. Proc. Pen. art. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)