Sez. 1, Sentenza n. 5969 del 24/04/2002 (Rv. 553982 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Giudizio arbitrale già promosso alla data di pubblicazione della sentenza Corte cost. n. 152 del 1996 - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE
In tema di appalti pubblici, nell'ipotesi in cui sia stato già promosso il procedimento arbitrale alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 (la quale ha dichiarato incostituzionale l'art. 16 della legge n. 741 del 1981 nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti, così ripristinando l'originaria formulazione del disposto dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962), si verifica che il lodo emesso è suscettibile di impugnazione per nullità (art. 829 n. 1 cod. proc. civ.), con possibilità, per entrambe le parti, di esercitare il potere di scelta di ricorrere al giudizio arbitrale o al giudice ordinario, ovvero, nel caso in cui l'attore abbia proposto istanza di arbitrato, sorge la facoltà del convenuto di escluderlo nelle forme e nei termini stabiliti dall'ultima menzionata disposizione normativa.
Riferimenti normativi: Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)