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Sez. 1, Sentenza n. 11048 del 10/11/1997 (Rv. 509687 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE | Obbligatoria devoluzione a giudizio arbitrale ex art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sostitutivo dell' 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, 1063 - Declaratoria di illegittimità costituzionale di detto articolo ex sentenza 9 maggio 1996, n. 152 della Corte costituzionale - "Ius superveniens" - Applicabilità immediata anche in sede di legittimità - Effetti - Ripristino dell'art. 47 cit - Conseguenze - Facoltà delle parti di agire davanti al giudice ordinario anziché davanti agli arbitri e spostamento, a richiesta del convenuto, in sede ordinaria del giudizio arbitrale promosso "ex adverso".
Stato
decisa il 1997-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509687-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - DEFINIZIONE CONTENZIOSA E TRANSAZIONE - GIUDIZIO ARBITRALE - IN GENERE

In tema di contratti e rapporti di pubblico appalto relativi alla realizzazione di opere pubbliche, l'obbligatoria devoluzione al giudizio arbitrale delle controversie insorte fra amministrazione appaltante e appaltatore, al giudizio arbitrale, salva apposita clausola di esclusione inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata, secondo la testuale previsione dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (che ha sostituito l'art. 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, . 1063, il quale sanciva la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria per la soluzione delle predette controversie) è venuta meno a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del predetto articolo 16 nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale possa esser derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti (sentenza 9 maggio 1996, n. 152 della Corte costituzionale) dovendosi ritenere ripristinato, in conseguenza dello "jus superveniens" costituito dalla detta declaratoria di incostituzionalità, immediatamente applicabile in sede di legittimità, ripristinato il contenuto precettivo del menzionato articolo 47, il quale pur in presenza del principio di normale devoluzione agli arbitri delle controversie in materia di lavori pubblici, fissato dal precedente articolo 43 dello stesso d.P.R. n. 1062 stabilisce una preferenza per il rimedio giurisdizionale, attribuendo alle parti la facoltà di agire davanti al giudice ordinario anziché davanti agli arbitri, e consentendo al convenuto nel caso di promozione del giudizio arbitrale di chiedere entro il termine di trenta giorni dalla domanda di arbitrato la decisione della controversia da parte del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 43, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 47 CORTE COST., Legge 10/12/1981 num. 741 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)