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Sez. 1, Sentenza n. 5180 del 04/05/1993 (Rv. 482217 - 01)

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento | Configurabilità in ordine al contratto di società - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482217-01

Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Eccezione d'inadempimento

L'eccezione d'inadempimento (art. 1460 cod. civ.) è proponibile solo in relazione ai contratti con prestazioni corrispettive, in quanto è preordinata alla tutela degli interessi contrapposti delle parti, e non è, quindi, configurabile in ordine al contratto di società, nel quale non vi sono interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale e questo, in caso di morosità del primo nell'adempimento dei propri obblighi, ha solo l'alternativa di pretendere l'adempimento o di sciogliere il vincolo sociale, limitatamente al socio inadempiente, con l'esclusione dello stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2511

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)