Sez. 2, Sentenza n. 12487 del 04/12/1995 (Rv. 494923 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - IN GENERE | Esclusione del socio per gravi inadempienze ex artt. 2286 e 2287 cod. civ. carattere speciale delle anzidette norme rispetto a quelle generali sulla risoluzione ex art. 1453 cod. civ. - Differenze - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - IN GENERE
Nelle società di persone, le norme sull'esclusione del socio "per gravi inadempienze", di cui agli artt. 2286 e 2287 cod. civ., hanno carattere speciale e sostituiscono quelle generali sulla risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, di cui agli artt. 1453 e segg. cod.civ., le quali ultime non sono applicabili al contratto di società sia per la mancanza di interessi contrapposti tra il socio e l'ente sociale, sia per le diverse finalità cui esse sono preposte. Infatti, la risoluzione mette nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 cod.civ., e, nel caso le parti in contratto siano soltanto due, elimina del tutto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; l'esclusione del socio comporta, invece, soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo esclusivamente ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota, ma non anche, di per sè, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi, la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità di soci.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)