Sez. 2, Sentenza n. 2932 del 13/04/1988 (Rv. 458497 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - UTILITÀ DELL'OPERA PER IL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - COMPENSO - DETERMINAZIONE - UTILITÀ DELL'OPERA PER IL COMMITTENTE - IRRILEVANZA.*
L'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (approvazione delle tariffe professionali degli ingegneri ed architetti) e l'art. 2237 cod. civ. attribuiscono al committente il diritto di recedere dal contratto d'opera professionale senza annettere alcun rilievo alla causa del recesso di tale soggetto, che perciò è tenuto a corrispondere al professionista il compenso per la parte di lavoro svolta e per gli esborsi sostenuti, indipendentemente dall'utilità che ad esso committente sia derivata dall'opera del professionista, essendo tale criterio limitativo applicabile solo nel caso di recesso di quest'ultimo. (V 41/85, mass n 438613; (V 271/79, mass n 396343).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)