Sez. 2, Sentenza n. 401 del 26/01/1985 (Rv. 438613 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - ART. 10 LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 (TARIFFA DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI) - DEROGA ALL'ART. 2037 COD. CIV..*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - ART. 10 LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143 (TARIFFA DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI) - DEROGA ALL'ART. 2037 COD. CIV..*
In tema di recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale, l'art. 10 della legge 2 marzo 1949 n. 143 (tariffa degli ingegneri e architetti) diverge dalla disciplina comune di cui all'art. 2237 cod. civ., in quanto, pur non limitando l'incondizionato diritto di recesso da tale norma concesso al cliente, pone a suo carico un'obbligazione indennitaria "ex lege", statuendo l'automatico aumento del compenso dovuto al professionista, nella misura del 25 x 100. La norma del secondo comma dell'art. 10 configura, invece, una vera e propria obbligazione risarcitoria, consentendo al professionista di provare la colpevole condotta del cliente e di richiedere l'integrale ristoro del danno, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il giudice è tenuto a valutare e liquidare il danno nella sua interezza non potendo limitare il suo esame al danno eccedente il predeterminato indennizzo, il quale resta assorbito nel risarcimento, ove risulti di entità minore del danno in concreto provato. (V 217/84, mass n 434706).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Legge 02/03/1949 num. 143 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)