Sez. 3, Sentenza n. 1383 del 21/03/1996 Cc. (dep. 17/05/1996) Rv. 205454 - 01
Finanze e tributi - In genere | Violazioni previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516 - Termine di prescrizione di sei anni previsto dall'art. 9 della legge - Accertamento effettuato dopo il quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione - Interruzione della prescrizione - Esclusione.
Finanze e tributi - In genere
In materia di reati tributari il termine di prescrizione delle violazioni dell'art. 1 della legge 7 agosto 1982 n. 516 è quello di sei anni fissato dall'art. 9 della stessa legge, prorogabile perciò fino a nove quando intervenga un atto interruttivo. Poiché tuttavia l'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 prescrive che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione", ogni accertamento notificato, e a maggior ragione effettuato, dopo tale termine deve essere considerato come inesistente e quindi inidoneo ad interrompere il corso della prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 9, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)