Sez. 3, Sentenza n. 108 del 25/11/1999 Ud. (dep. 11/01/2000) Rv. 215305 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Avviso di accertamento e verbale di constatazione - Natura e caratteristiche - Termini di decadenza - Applicabilità al verbale di constatazione - Esclusione - Ragione.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In materia finanziaria non possono essere applicati al verbale di constatazione i termini di decadenza prescritti per l'avviso di accertamento, né può essere estesa all'avviso di accertamento la funzione di interrompere la prescrizione prevista per il verbale di constatazione dei reati tributari. Infatti mentre il verbale di constatazione ha per oggetto la rilevazione di una violazione finanziaria ed è destinato agli organi competenti per irrogare le sanzioni che ne conseguono (e come tale non ha natura recettizia nei confronti del contribuente); l'avviso di accertamento, invece, ha per oggetto la quantificazione dell'imponibile e la liquidazione dell'imposta, e come tale è atto recettizio, che si perfeziona solo nel momento in cui viene notificato al contribuente. In considerazione di questa diversità ontologica e funzionale, si comprende perché il legislatore abbia previsto per gli avvisi di accertamento, e non per i verbali di constatazione, precisi termini di decadenza, mentre abbia attribuito ai verbali di constatazione un'efficacia interruttiva della prescrizione.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)