Sez. 2, Sentenza n. 2386 del 18/07/1953 (Rv. 881547 - 01)
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - CESSIONE - FORMA - CONDIZIONI
VENDITA - PATTO DI RISCATTO - CESSIONE - FORMA - CONDIZIONI
Il patto di riscatto non può essere stipulato a favore di chi non sia il venditore, tuttavia questi può cedere il suo diritto a un terzo mediante la cessione del contratto; ma è necessario all'uopo, perché tale ipotesi possa configurarsi, un negozio giuridico (tra cedente e cessionario) che rivesta la stessa Forma prescritta per il contratto ceduto. Nè la cessione ' configurabile ove non si abbia effettivamente un trapasso dal cedente al cessionario, come nel caso in cui una delle parti, anziché spogliarsi del diritto derivantegli dal contratto, intenda semplicemente aggiungere al rapporto contrattuale un nuovo soggetto attivo estraneo al rapporto stesso. La coesistenza del patto di riscatto a favore del venditore e del patto de retrovendendo a favore del terzo è concepibile solo allorché l'Esercizio dell'uno e dell'altro sia previsto in via alternativa, non anche quando sia contemplato l'Esercizio di essi congiuntamente, non essendo possibile ammettere che il compratore, mentre è spogliato di ogni diritto sulla cosa ed è tenuto a restituire questa al venditore, sia contemporaneamente obbligato a trasferire la cosa stessa a un terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)