Sez. 2 - , Sentenza n. 29222 del 06/12/2017 (Rv. 646539 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO | Riassunzione del giudizio nei confronti di un solo litisconsorte – Obbligo del giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO
In ipotesi di rimessione delle parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, qualora l’atto di riassunzione sia stato notificato nei termini soltanto ad uno dei litisconsorti, non ricorre alcuna invalidità del procedimento di riassunzione e il giudice deve concedere un nuovo termine per la notificazione dell’atto al litisconsorte pretermesso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)