Sez. L, Sentenza n. 2397 del 19/08/1974 (Rv. 370786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE NEI SOLI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO CONVENUTO - SUCCESSIVA CHIAMATA IN CAUSA DEL LITISCONSORTE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE NEI SOLI CONFRONTI DELL'ORIGINARIO CONVENUTO - SUCCESSIVA CHIAMATA IN CAUSA DEL LITISCONSORTE IN ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
Ove la Corte di appello, abbia rimesso le parti al primo giudice a seguito della mancata partecipazione al giudizio di un litisconsorte necessario, non ricorrono ne la nullita dell'atto di riassunzione ne l'Estinzione del processo nel caso in cui tale atto sia stato notificato, nel termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di appello (non notificata), soltanto nei confronti del soggetto gia convenuto in giudizio, mentre l'altro litisconsorte, la cui mancata partecipazione al processo ha dato luogo alla sentenza di rimessione, sia stato chiamato in causa mediante atto di citazione notificatogli dopo la scadenza di detto termine, in esecuzione di un provvedimento del giudice. (V 3435'71, mass n 355019; 972'69, mass n 339406).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)