diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 19529 del 19/12/2003 (Rv. 569093 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali - Mancata emanazione dei decreti attuativi del decreto legislativo n. 22 del 1997 - Irrilevanza - Applicabilità della sanzione anche alla omessa tenuta dei registri dei rifiuti classificato come tossici o nocivi nella previgente normativa - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569093-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

Premesso che, ai fini della integrazione della contravvenzione per l'omessa tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e della applicazione della relativa sanzione prevista dall'art. 52, non spiega alcuna influenza la mancata emanazione dei decreti attuativi del citato decreto legislativo, la sanzione amministrativa relativa alla omessa tenuta dei registri di carico e scarico di rifiuti pericolosi si applica anche alla omessa tenuta dei registri dei rifiuti che nel previgente quadro normativo erano classificati come tossici e nocivi, giacché l'art. 57, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 equipara i rifiuti tossici e nocivi a quelli che, nella nuova classificazione, sono qualificati come pericolosi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 11, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)