Sez. 1, Sentenza n. 6261 del 23/03/2005 (Rv. 582155 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | d.lgs. n. 22 del 1997 - Disciplina completa dei rifiuti - Conseguenze - Abrogazione tacita del d.lgs. n. 95 del 1992 sugli olii usati - Ultrattività, delle norme abrogate - Limiti - Riferimento alle sole norme disciplinanti le modalità di tenuta dei registri.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sull'eliminazione degli olii usati è stato tacitamente abrogato dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che regola l'intera materia dei rifiuti ed espressamente inserisce gli "olii esauriti" tra i rifiuti (allegato A al decreto) e, più specificamente, tra i rifiuti pericolosi (allegato D al medesimo decreto), mentre l'art. 12 del citato d.lgs. n. 22 del 1997 - come riformulato dall'art. 1, comma secondo2, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389 (norma da ritenersi di interpretazione autentica di quella riformulata, e dunque applicabile retroattivamente) - limita l'applicazione della disciplina abrogata alle sole norme che disciplinano le modalità di tenuta dei registri, "in attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi", con esclusione, quindi, della ultrattività delle altre disposizioni del d.lgs. n. 95 del 1997, abrogate tacitamente dal d.lgs. n. 22 del 1997.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 95, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 08/11/1997 num. 389 art. 1 com. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)