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Sez. 3, Ordinanza n. 5701 del 04/03/2024 (Rv. 670622-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diffamazione - Comunicazione con un'unica persona - Volontà di ulteriore diffusione attraverso il destinatario - Necessità - Caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato - Implicita accettazione del rischio di diffusione da parte dell’agente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670622-01

RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di diffamazione, nell'ipotesi di comunicazione con una unica persona, l'elemento oggettivo dell'illecito, integrato dalla diffusività della condotta denigratoria, sussiste solo nell'ipotesi in cui l'agente esprima la volontà o ponga in essere un comportamento tale da provocare l'ulteriore diffusione del contenuto diffamatorio attraverso il destinatario, non essendo sufficienti a far ritenere l'implicita accettazione, da parte del mittente, del rischio di diffusione le caratteristiche intrinseche dello strumento di comunicazione utilizzato. (Nella specie, la S.C. ha

confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'illecito in presenza di più comunicazioni, ma tutte indirizzate, sul canale Facebook privato, ad un singolo destinatario, non potendo presumersi che i messaggi inviati tramite social network sui canali di posta privati siano, di per sé, destinati alla diffusione ad altre persone).

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)