Sez. 3, Sentenza n. 14774 del 27/06/2006 (Rv. 590871 - 01)
STAMPA - DIRITTO DI CRONACA | Diffamazione - Requisiti - Attribuzione di un illecito - Sufficienza - Fattispecie relativa a omonimia tra danneggiato e autore dell'illecito.
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I requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza della diffamazione in danno di un magistrato, ben noto nell'ambiente giudiziario romano, benché il fatto addebitato fosse riferito a un ufficio giudiziario del quale aveva fatto parte un magistrato avente il medesimo cognome del danneggiato, ma non quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 07/04/2005 num. 57 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)