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Sez. L, Sentenza n. 11777 del 07/06/2005 (Rv. 581899 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione d'ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. - Condizione - D.m. 22 giugno 1982 riconoscente il diritto ad interessi e rivalutazione in via automatica decorsi tre mesi dall'invio della parcella - Illegittimità - Conseguenze - Disapplicazione..
Stato
decisa il 2005-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581899-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Poichè il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore avendo per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, la sopravvenuta svalutazione monetaria non ne consente una rivalutazione d'ufficio, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, comma secondo, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio ed essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione" . Peraltro deve essere disapplicato, in quanto esorbitante dai limiti del potere regolamentare, e come tale illegittimo, il d.m. 22 giugno 1982, laddove prevede che, decorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che i relativi importi siano stati contestati nella loro congruità, sugli importi medesimi siano dovuti gli interessi di mora e la rivalutazione monetaria in via automatica. .

Riferimenti normativi: DM 22/06/1982 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)