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Sez. 3, Sentenza n. 4959 del 28/03/2012 (Rv. 621728 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Credito - Di valuta e non di valore - Conseguenze - Sopravvenuta svalutazione monetaria - Rivalutazione di ufficio - Inammissibilità - Limiti - Applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ.
Stato
decisa il 2012-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621728-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

Il credito dell'avvocato per onorari professionali è credito di valuta e non di valore, avendo ad oggetto una somma di denaro. Ne consegue che la sopravvenuta svalutazione monetaria non consente una rivalutazione d'ufficio di esso, occorrendo una domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno nei limiti previsti dall'art. 1224, secondo comma, cod. civ. ed il soddisfacimento del relativo onere probatorio, ed essendo applicabile l'art. 429 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 533/1973, solo quando l'opera dell'avvocato si configuri come attività continuativa e coordinata tipica dei cosiddetti rapporti di "parasubordinazione".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)