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Sez. L, Sentenza n. 6125 del 25/06/1994 (Rv. 487204 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro | Responsabilità degli amministratori di una persona giuridica datrice di lavoro per infortuni occorsi ai dipendenti - Natura extracontrattuale - Conseguenze - Assoluzione di un amministratore in sede penale per insufficienza di prove sul nesso causale tra evento e imputato - Azione di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. - Preclusione.
Stato
decisa il 1994-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487204-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Del datore di lavoro e dei dipendenti del datore di lavoro

La responsabilità degli amministratori di una persona giuridica per infortuni sul lavoro occorsi ai dipendenti di essa ha sempre natura extracontrattuale, riconducibile, in linea di principio, alla violazione del divieto del "neminem laedere" e quindi alla norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., atteso che, in base all'art. 2087 cod. civ., che sancisce un dovere generale e la conseguente responsabilità dell'imprenditore in ordine all'adozione, nell'esercizio dell'impresa, delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, la responsabilità, di natura contrattuale, per gli eventuali infortuni sul lavoro dei dipendenti (la quale può peraltro concorrere con la responsabilità extracontrattuale per la lesione del diritto primario ed assoluto all'integrità fisica o alla personalità morale dei lavoratori), come pure la responsabilità presunta e comunque aggravata prevista dagli artt. 2049 e 2050 cod. civ., grava sul datore di lavoro in quanto tale e non già, ove si tratti di persona giuridica, sull'amministratore della stessa, la cui eventuale responsabilità concorrente presuppone l'accertamento di una condotta colposa in concreto. Ne consegue che ove l'amministratore di una società sia stato assolto in sede penale dal reato di lesioni colpose, cagionate ad un dipendente della stessa, per insufficienza di prove sull'attribuibilità causale dell'evento all'imputato, è preclusa nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 25 cod. proc. pen., l'unica azione nei suoi confronti esperibile, e cioè quella di responsabilità ex art. 2043 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)