Sez. 1, Sentenza n. 3312 del 21/03/2000 (Rv. 534926 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Nomina degli amministratori - Termine di durata della carica - Limite triennale ex art. 2383 cod.civ. sancito per le SpA - Applicabilità - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE
In tema di società a responsabilità limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod.civ., della norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore al triennio, ovvero a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2383
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)