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Sez. 1, Sentenza n. 16496 del 04/11/2003 (Rv. 567857 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE | Organo amministrativo - Struttura e composizione - Previsione nello statuto - Contenuto della relativa clausola - Designazione di un amministratore unico o di un consiglio di amministrazione - Attribuzione del potere di scelta all'assemblea ordinaria - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567857-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE

È legittima la clausola dell'atto costitutivo e dello statuto di una società a responsabilità limitata, la quale - ferma la necessità di indicare nell'atto costitutivo coloro che, per primi, vengono designati quali amministratori- preveda che la società possa essere amministrata da un amministratore unico, ovvero da un consiglio di amministrazione, rimettendo all'assemblea ordinaria la scelta in ordine alla concreta configurazione dell'organo ed al numero degli amministratori, in quanto questa previsione non vulnera gli interessi dei soci e dei terzi, tutelati dalla disciplina in materia di pubblicità, prevista anche in riferimento alle delibere dell'assemblea ordinaria (art. 2383, terzo comma, cod.civ., richiamato dall'art. 2487, cod.civ.), non rilevando, in contrario, che l'art. 2487, cod.civ. non richiama l'art. 2380, terzo comma, cod.civ., concernente la S.p.A., sia perché questa norma stabilisce esclusivamente che la fissazione del numero degli amministratori spetta all'assemblea ordinaria, qualora il numero non sia indicato nell'atto costitutivo, in virtù di una facoltà non prevista direttamente da detta disposizione, ma insita nel sistema, sia perché il mancato richiamo espresso nell'art. 2487, cod.civ., di una norma relativa alla S.p.A. non giustifica, da sola, l'inapplicabilità alla S.r.l., se l'estensione della disposizione non risulti in contrasto con le caratteristiche peculiari di questo tipo societario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2487, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2383

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)