Sez. 5, Sentenza n. 8790 del 10/04/2009 (Rv. 608082 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Diritto al rimborso - Insorgenza - Condizioni - Cessazione dell'attività - Necessità - Sostituzione del rappresentante fiscale in Italia di una società estera - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, la mera sostituzione del rappresentante fiscale in Italia di una società estera non integra il presupposto della cessazione dell'attività, previsto dall'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, che consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, in deroga alla disciplina generale secondo la quale l'eccedenza va computata in detrazione nell'anno successivo, realizzandosi detto presupposto soltanto in caso di cessazione dell'attività del soggetto IVA (parte sostanziale del rapporto tributario) e non del suo rappresentante fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)