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Sez. 5, Sentenza n. 4234 del 02/03/2004 (Rv. 570728 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Cessazione dell'attività - Diritto al rimborso - Insorgenza - Momento di riferimento - Cessazione effettiva dell'attività - Rilevanza - Dichiarazione formale all'ufficio competente - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570728-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso dell'imposta in caso di cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, occorre fare riferimento al dato, sostanziale e fattuale, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'attività (in assenza, come avvenuto nella fattispecie, di una fase liquidatoria) - evento che costituisce titolo per il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, per l'evidente impossibilità di chiederne la detrazione in successive dichiarazioni -, mentre è irrilevante, a detto fine, il mero elemento formale rappresentato dalla data di presentazione al competente ufficio tributario, ex art. 35 del citato DPR n. 633 del 1972, della dichiarazione di cessazione, che è finalizzata alla sola cancellazione della partita IVA.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)