Sez. 2 - , Ordinanza n. 14734 del 10/05/2022 (Rv. 664793 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Procedimento sommario di cognizione - Mutamento del rito - Scelta discrezionale del giudice - Sussistenza - Permanenza del dovere di istruire la causa, sebbene con modalità deformalizzate, in base ai mezzi istruttori chiesti dalle parti in base al principio dispositivo - Sussistenza - Omissione - Conseguenze in appello - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE
In tema di procedimento sommario di cognizione, la scelta di mutare il rito rientra nella discrezionalità del giudice, il quale è tenuto a verificare, in relazione all'intero complesso delle difese svolte, se la controversia sia compatibile con un'istruttoria semplificata, la quale non impone di decidere in base alle sole prove documentali, potendo essere articolate anche prove costituende, da assumersi con modalità deformalizzate, che, se non ammesse ingiustificatamente in primo grado, devono essere disposte nel processo d'appello, al fine di evitare che il rito prescelto pregiudichi le ragioni sostanziali del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto contrario agli artt. 702 bis e ss. il rigetto delle invocate prove costituende, perché comportanti un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che il ricorrente fosse vincolato al rito prescelto, con conseguente rigetto delle domande da lui proposte per l'insufficienza della documentazione prodotta).
Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)