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Sez. 3, Sentenza n. 14315 del 22/05/2024 (Rv. 671171-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE | Artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., applicabili ratione temporis - Pienezza della cognizione - Carattere inquisitorio del rito - Esclusione - Poteri del giudice di procedere, senza formalità, agli atti istruttori rilevanti - Deroga al principio di disponibilità delle prove - Esclusione - Possibilità del giudice d’appello - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671171-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE

Gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c. (applicabili ratione temporis alla fattispecie) disciplinano un procedimento a cognizione piena con rito sommario, privo di carattere inquisitorio, in cui il giudice ha il potere di procedere, senza formalità, agli atti istruttori che reputa rilevanti tra quelli richiesti dalle parti, senza alcuna deroga al principio di disponibilità delle prove, nemmeno nell'appello, giacché l'art. 702 quater c.p.c., nel prevedere l'ammissibilità di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili, non contempla una deroga a tale principio, ma stabilisce i limiti entro cui opera, per le parti, la preclusione istruttoria.

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)