Sez. 1, Sentenza n. 341 del 18/02/1982 Cc. (dep. 27/05/1982) Rv. 153882 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER REATO GIÀ CONTESTATO - LEGITTIMITÀ - DECORRENZA DEI TERMINI MASSIMI DI CUSTODIA PREVENTIVA - RIFERIMENTO AL PRIMO DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DECORRENZA - DURATA - NUOVO MANDATO DI CATTURA PER REATO GIÀ CONTESTATO - LEGITTIMITÀ - DECORRENZA DEI TERMINI MASSIMI DI CUSTODIA PREVENTIVA - RIFERIMENTO AL PRIMO DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI.*
Il giudice istruttore non è vincolato al contenuto dell'accusa formulata nel corso della sommaria istruzione dal P.m. con ordine di cattura o nel corso della stessa formale istruzione con mandato di cattura, ma può in ogni momento emettere provvedimento di custodia preventiva secondo le nuove risultanze acquisite, pronunciando un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale. In tal caso, però, il nuovo provvedimento non influenza il corso dei termini di custodia preventiva già in atto, il cui inizio resta collegato al momento in cui è stata data esecuzione al precedente provvedimento, o comunque al primo, in ordine cronologico, dei provvedimenti restrittivi. (V mass n 147286; (V mass n 146269).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)