Sez. 6, Sentenza n. 2003 del 05/08/1980 Cc. (dep. 18/10/1980) Rv. 146269 - 01
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La cosiddetta contestazione a catena, e cioe il distribuire nel tempo, con successivi provvedimenti di rigore, la contestazione di fatti conosciuti o conoscibili ab initio dall'autorita giudiziaria, comporta non la invalidita del nuovo mandato di cattura, ma semplicemente la sua inidoneita a determinare una nuova decorrenza del termine di custodia preventiva. (Conf mass nn 142877 e 123093).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 251, Cod. Proc. Pen. art. 252
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)