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Sez. L, Sentenza n. 2037 del 23/02/2000 (Rv. 534266 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Congiunti di vittima di lesioni personali gravissime - Diritto al risarcimento dei danni morali - Insussistenza - "Ratio" di tale esclusione - Fattispecie relativa a concomitante liquidazione di danni morali "iure hereditatis" per le lesioni e "iure proprio" per la conseguente morte, e a potenziale liquidazione di danni per lucro cessante a favore della moglie della vittima per l'abbandono dell'attività lavorativa.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534266-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Deve escludersi il diritto al risarcimento dei danni morali da parte dei congiunti di persona che abbia subito, a causa del fatto illecito, integrante reato, lesioni personali, ancorché gravissime (e non anche la morte), in applicazione del principio della non risarcibilità dei danni indiretti, e in considerazione della finalità di prevenzione e repressione della risarcibilità dei danni morali - avvalorante l'interpretazione più restrittiva degli artt. 185 cod. pen. e 2049 cod. civ. -, nonché dell'esigenza di evitare un'eccessiva dilatazione dell'area dei danni risarcibili e duplicazioni di spese a carico del danneggiante, configurabili sia per la possibile trasmissione ai congiunti "iure hereditatis" dei risarcimenti spettanti alla vittima, sia per il fatto che il ristoro delle sofferenze patite da quest'ultima si estende anche all'alterazione della serenità e tranquillità familiare. (Nella specie la vittima era deceduta per ragioni ricollegabili causalmente all'originario fatto lesivo, dopo avere sofferto per oltre un anno a causa dei suoi gravissimi effetti; di conseguenza ai congiunti sono stati comunque riconosciuti "iure hereditatis" i danni morali spettanti alla vittima e "iure proprio" i danni morali inerenti alla sua morte; inoltre la S.C. ha annullato la sentenza impugnata per la immotivata mancata liquidazione a favore della moglie e poi vedova del soggetto leso dei danni patrimoniali inerenti all'abbandono della sua attività lavorativa causato dai gravi riflessi dell'infortunio sulla vita familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)