Sez. 1, Sentenza n. 1816 del 30/03/1981 (Rv. 412498 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DEL DEBITO EFFETTUATO CON MEZZI NORMALI PRIMA DELLA SUA SCADENZA IN DATA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL SOLVENS - REVOCAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CURATORE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DEL DEBITO EFFETTUATO CON MEZZI NORMALI PRIMA DELLA SUA SCADENZA IN DATA ANTERIORE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL SOLVENS - REVOCAZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CURATORE.*
Il pagamento del debito effettuato con mezzi normali prima della sua scadenza, fissata in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del solvens, esula dalla sanzione di automatica inefficacia, prevista dall'art 65 del RD 16 marzo 1942 n 267 con riguardo al diverso caso dei debiti che scadono il giorno del fallimento o successivamente, ed e impugnabile con Azione revocatoria fallimentare, ai sensi del secondo comma dell'art 67 del citato decreto, non del primo comma della norma medesima, il quale, in relazione al suo carattere derogatorio dei principi generali sull'Onere della prova, non e suscettibile di applicazione all'infuori delle ipotesi espressamente contemplate. Pertanto, la revocabilita di detto pagamento, cosi come quella del pagamento dei debiti esigibili, postula che il curatore fornisca la prova della conoscenza, da parte dello accipiens, dello stato di insolvenza del debitore, salva restando l'utilizzabilita della circostanza dell'anticipo nell'adempimento, rispetto alla scadenza, come significativo elemento indiziario al fine della prova stessa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 65, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 65, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)