Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 03/07/1969 (Rv. 341948 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA - PROVA CONTRARIA - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI - EFFICACIA PROBATORIA - PROVA CONTRARIA - PROVA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
La fattura commerciale, emessa normalmente dopo la conclusione del contratto, non ne racchiude tutti i patti, ma la prova contro l'imprenditore dell'avvenuta conclusione del contratto, della quantita e qualita delle merci consegnate e, in genere, delle prestazioni eseguite, e del prezzo della medesima e di ogni altro elemento, soggettivo od oggettivo, o fatto, la cui esistenza sia documentata o anche necessariamente presupposta. Pertanto, avuto riguardo alla modalita della sua emissione e al suo limitato valore di documentazione del rapporto, contro e in aggiunta al contenuto delle fatture, sia che le venga attribuita natura giuridica di confessione stragiudiziale, oppure di presunzione legale disciplinata dall'art. 2728 cod.civ., e sempre possibile dedurre prove, anche per testimoni, dirette a dimostrare le convenzioni non risultanti dall'atto o sottostanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)