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Sez. 3, Sentenza n. 1796 del 12/06/1971 (Rv. 352304 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352304-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

Nel sistema dell'art 2697 cod civ, informato al principio dell'uguaglianza delle parti, ciascuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore. Conseguentemente, mentre l'attore deve provare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano, secondo il diritto, la sua pretesa, il convenuto, ove eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto preteso, deve invece dimostrare i fatti su cui si basa la sua eccezione. (Conf 4073'68, mass n 337710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)