Sez. 3, Sentenza n. 4073 del 23/12/1968 (Rv. 337710 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Nel sistema dell'art. 2697 cod.civ., informato al principio dell'uguaglianza delle parti, ciascuno dei contendenti deve provare l'assunto che allega e dal quale vuole dedurre conseguenze giuridiche in suo favore. L'attore, pertanto, deve dimostrare il fatto costitutivo della domanda, cioe tutti gli elementi che legittimano, secondo il diritto la sua pretesa, mentre al convenuto incombe, ove eccepisca l'inefficacia dei fatti dedotti a base della domanda ovvero la modificazione o l'Estinzione del diritto preteso dall'attore, dimostrare i fatti su cui si basa la sua eccezione. (V. N. 2018-67, mass. N. 329068 n. 2905-66, mass. N.325495).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)